(pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 26 giugno 2002) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Visto l'art. 81 della legge 388 del 23 dicembre 2000 che prevede il finanziamento di interventi per la cura e l'assistenza successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, di soggetti con handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai predetti soggetti; Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 470 del 13 dicembre 2001, con il quale e' stato approvato il relativo regolamento di attuazione; Vista la nota n. 249/spf/02 del 29 aprile 2002 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato, in attuazione al decreto ministeriale succitato l'assegnazione di un contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia di euro 1.340.847,03; Visto il decreto del presidente della regione n. 25 del 6 giugno 2002 con il quale i summenzionati fondi sono stati iscritti nel bilancio regionale; Visti gli articoli 5 comma 1, e 7 comma 1, del predetto decreto ministeriale che prescrive l'emanazione da parte delle regioni di appositi provvedimenti che predeterminino i criteri e le modalita' ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per l'assegnazione. la concessione e l'erogazione dei finanziamenti; Ritenuto di provvedervi mediante l'adozione di apposito regolamento; Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; Visto lo statuto di autonomia; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2025 del 10 giugno 2002; Decreta: E' approvato il "regolamento per l'assegnazione, la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 11 giugno 2002 TONDO