(pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 26 del 26 giugno 2002)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  l'art. 81 della legge 388 del 23 dicembre 2000 che prevede
il  finanziamento di interventi per la cura e l'assistenza successiva
alla  perdita dei familiari che ad essi provvedevano, di soggetti con
handicap  grave  di  cui  all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio
1992,  n.  104,  svolti  da  associazioni  di volontariato e da altri
organismi  senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dell'assistenza ai predetti soggetti;
    Visto  il  decreto  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali  n. 470 del 13 dicembre 2001, con il quale e' stato approvato
il relativo regolamento di attuazione;
    Vista  la  nota  n. 249/spf/02 del 29 aprile 2002 con la quale il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali ha comunicato, in
attuazione  al  decreto  ministeriale  succitato l'assegnazione di un
contributo alla Regione Friuli-Venezia Giulia di euro 1.340.847,03;
    Visto  il decreto del presidente della regione n. 25 del 6 giugno
2002  con  il  quale  i  summenzionati  fondi sono stati iscritti nel
bilancio regionale;
    Visti  gli  articoli 5 comma 1, e 7 comma 1, del predetto decreto
ministeriale  che  prescrive  l'emanazione  da parte delle regioni di
appositi provvedimenti che predeterminino i criteri e le modalita' ai
quali  l'amministrazione regionale deve attenersi per l'assegnazione.
la concessione e l'erogazione dei finanziamenti;
    Ritenuto   di   provvedervi   mediante   l'adozione  di  apposito
regolamento;
    Visto l'Art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
    Visto lo statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione della giunta regionale n. 2025 del 10
giugno 2002;

                              Decreta:

    E' approvato il "regolamento per l'assegnazione, la concessione e
l'erogazione  dei  finanziamenti  di  cui  all'art.  81  della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388  in  materia  di  interventi a favore dei
soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari", nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 11 giugno 2002
                                TONDO